BANDI ATTIVI – PRECISAZIONI

Si avvisa che, all’interno degli avvisi relativi ai singoli bandi attivi sono pubblicate le seguenti precisazioni:

BANDO SOTTOMISURA 19.2.1.1.B
NUOVO TESTO (CORRETTO)
7.3.3 Domande di proroga dei termini per l’ultimazione delle attività.
Il termine per l’ultimazione delle attività formative e per la relativa rendicontazione è fissato in 12 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.
È possibile richiedere una sola proroga motivata di tre mesi, (…)

BANDO SOTTOMISURA 19.2.7.4
È possibile realizzare un servizio di bike-sharing, mediante l’acquisto di bici con pedalata assistita, la realizzazione di aree di sosta per le stesse attrezzate per la ricarica elettrica, la dotazione di una card per la cittadinanza che intende utilizzare tale servizio ecc.,
tra le tipologie di intervento previste al punto “e. erogazione dei servizi con mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico.”, dell’art. 5.2 del bando.

BANDO SOTTOMISURA 19.2.7.5
5.4.1 Entità dell’aiuto
L’aiuto è concesso in conto capitale ed è erogato in unica soluzione a saldo. In questa misura è prevista inoltre l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell’articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.
Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con una intensità del:
– 70% del costo ammesso per gli investimenti strutturali
– 40% del costo per gli arredi e allestimenti.
PRECISAZIONE:
A titolo esemplificativo rientrano tra gli investimenti strutturali i seguenti:
– organizzazione e realizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprese opere di pavimentazione, impianti tecnologici (quali ad esempio l’illuminazione e la regimazione delle acque),
– sistemazioni a verde (semina di prato, piantumazioni, aiuole, cordonate, vialetti, gradini e simili), se strettamente funzionali alla fruizione dei manufatti oggetto di intervento;
– opere edili finalizzate alla realizzazione, costruzione, ripristino, ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento e recupero di edifici o parti di edifici, finalizzate agli interventi previsti al punto 5.2;
– fornitura e posa in opera di impianti ed attrezzature per servizi legati all’informazione turistica anche mediante utilizzo di tecnologie innovative;
– fornitura e posa in opera di arredi urbani permanenti o difficilmente spostabili, funzionali agli interventi previsti al punto 5.2.
A titolo esemplificativo rientrano tra gli investimenti per arredi e allestimenti, i seguenti:
– accessori connessi alla organizzazione e realizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta (cartellonistica, attrezzature per barbeque, piccole coperture per aree arredate, recinzioni e simili);
– cartelli e sistemi segnaletici (anche di tipo innovativo e con l’ausilio di tecnologie avanzate), all’interno del perimetro dell’intervento, con esclusione della segnaletica stradale, ivi compresa la cartellonistica informativa obbligatoria di cui al par. 7.5.1 del presente bando;
– fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature, allestimenti necessari al funzionamento delle sedi degli uffici di informazione turistica e dei centri visita e relativi servizi, quali previsti al punto 5.2;
– fornitura di arredi ed attrezzature.
Inoltre, “la segnaletica stradale esclusa” è riferita alla segnaletica obbligatoria stradale, cioè “segnali di divieto e di obbligo” (ad esempio: i divieti, le indicazioni, stop ecc.), per cui sono comunque previsti i segnali turistici (a sfondo marrone) ancorché conformi al codice della strada, quelli per la mobilità dolce (previsti alla DGR 946 e allegati, e successive mm.e.ii.) e quelli di carattere informativo posti nelle aree di sosta.

BANDO SOTTOMISURA 19.2.7.6
Le tipologie di intervento all’art. 5.2, dei punti a. e b. vanno realizzati nelle aree rurali di pregio naturalistico” ( siti di interesse comunitario (SIC),zone a protezione speciale (ZPS), aree tutelate ai sensi dell’art.142 del del Codice dei beni culturale e del paesaggio (D. Lgs n.42/2004 e s.m.i) alle lettere b), c) d) f) h) i), territori contermini ai laghi compresi in una fasci di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per territori elevati sui laghi, i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare della catena appenninica, parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227, aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448.”)

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