Si richiede di provvedere con URGENZA all’inserimento dell’indirizzo PEC nel Fascicolo SIAN dei richiedenti/beneficiari, per gli adempimenti di comunicazione obbligatoria ai sensi della L. 241/90 a cura della Regione.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 25 del D.L. 9 febbraio 2012 , n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (vedi Sezione V — Semplificazioni in materia di agricoltura).
2) Le informazioni raccolte nel fascicolo aziendale sono rese disponibili all’INPS, all’Agenzia del Territorio, all’Agenzia delle Entrate, alle Camere di commercio, alle Regioni e Province autonome, alle Province, ai Comuni, al Centro Servizi Nazionale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise e agli altri enti e organismi pubblici, in adempimento delle loro finalità istituzionali. I dati che confluiscono nel fascicolo aziendale da altre Amministrazioni secondo le regole tecniche di SPC, mediante la definizione di apposite convenzioni con AGEA, ai sensi di quanto previsto all’art. 25 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, sono certificati dalle Amministrazioni stesse, che ne mantengono la titolarità.
Pertanto, nei casi di urgenza, per ogni mancato allineamento si prega di contattare il servizio SIN di Assistenza Fascicolo o analoghi servizi offerti dal proprio CAA nazionale.